Art. 12 · Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi
ConvenzioneParte III

Art. 12

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Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi

In vigore dal 29 set 2012
Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovrà informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica. Tale notifica dovrà essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.
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