Convenzione›Parte III
Art. 11
Informazioni relative alle misure programmate
In vigore dal 29 set 2012
Informazioni relative alle misure programmate
Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-11