Art. 11 · Informazioni relative alle misure programmate
ConvenzioneParte III

Art. 11

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Informazioni relative alle misure programmate

In vigore dal 29 set 2012
Informazioni relative alle misure programmate Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-11