ConvenzioneParte III

Art. 16

Mancanza di risposta alla notifica

In vigore dal 29 set 2012
Mancanza di risposta alla notifica 1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell', lo Stato che ha inviato la notifica non riceve alcuna comunicazione in base all', esso può, fatti salvi gli obblighi previsti agli , procedere all'attuazione delle misure programmate in conformità alla notifica ed a qualsiasi altro dato ed informazione forniti agli Stati ai quali è stata inviata la notifica. 2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che ha ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini previsti ai sensi dell', può essere compensata dalle spese sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure prese dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le quali non sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica avesse sollevato obiezioni entro il periodo previsto.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-16

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Mancanza di risposta alla notifica (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo