Convenzione›Parte III
Art. 19
Attuazione urgente delle misure programmate
In vigore dal 29 set 2012
Attuazione urgente delle misure programmate
1. Qualora l'attuazione delle misure programmate sia della massima urgenza al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubbliche o altri interessi altrettanto importanti, lo Stato che programma le misure può, fatti salvi gli , immediatamente procedere all'attuazione di tali misure, in deroga alle disposizioni dell' e dell', paragrafo 3.
2. In tal caso, una dichiarazione formale dell'urgenza delle misure dovrà essere comunicata tempestivamente agli altri Stati del corso d'acqua di cui all', insieme ai dati ed informazioni pertinenti.
3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di uno qualsiasi degli Stati di cui al paragrafo 2, dovrà avviare tempestivamente consultazioni e negoziati con esso, secondo quanto stabilito all', paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-19