ConvenzioneParte III

Art. 19

Attuazione urgente delle misure programmate

In vigore dal 29 set 2012
Attuazione urgente delle misure programmate 1. Qualora l'attuazione delle misure programmate sia della massima urgenza al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubbliche o altri interessi altrettanto importanti, lo Stato che programma le misure può, fatti salvi gli , immediatamente procedere all'attuazione di tali misure, in deroga alle disposizioni dell' e dell', paragrafo 3. 2. In tal caso, una dichiarazione formale dell'urgenza delle misure dovrà essere comunicata tempestivamente agli altri Stati del corso d'acqua di cui all', insieme ai dati ed informazioni pertinenti. 3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di uno qualsiasi degli Stati di cui al paragrafo 2, dovrà avviare tempestivamente consultazioni e negoziati con esso, secondo quanto stabilito all', paragrafi 1 e 2.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-19

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Attuazione urgente delle misure programmate (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo