ConvenzioneParte III

Art. 17

Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate

In vigore dal 29 set 2012
Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate 1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell', indica che l'attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione. 2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell'altro Stato. 3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovrà, se lo Stato cha ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-17

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Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo