Convenzione›Parte III
Art. 17
Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate
In vigore dal 29 set 2012
Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate
1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell', indica che l'attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto
la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione.
2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell'altro Stato.
3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovrà, se lo Stato cha ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.
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