Convenzione›Parte II
Art. 9
Scambio regolare di dati ed informazioni
In vigore dal 29 set 2012
Scambio regolare di dati ed informazioni
1. Ai sensi dell', gli Stati del corso d'acqua dovranno scambiarsi su base regolare dati e informazioni immediatamente disponibili sullo stato del corso d'acqua, in particolare quelli di carattere idrologico, meteorologico, idrogeologico ed ecologico e quelli relativi alla qualità dell'acqua, come pure le relative previsioni.
2. Se ad uno Stato del corso d'acqua viene richiesto da un altro Stato del corso d'acqua di fornire dati o informazioni che non sono immediatamente disponibili, esso dovrà fare il massimo sforzo per ottemperare alla richiesta, ma può condizionare il suo adempimento al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per la raccolta e, se del caso, per la elaborazione di tali dati o informazioni.
3. Gli Stati del corso d'acqua faranno il massimo sforzo per raccogliere e, se del caso, elaborare i dati e le informazioni in modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri Stati del corso d'acqua ai quali vengono comunicati.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-9