ConvenzioneParte VII

Art. 36

Entrata in vigore

In vigore dal 29 set 2012
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generate delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la convenzione o vi aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non dovrà essere considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-36

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Entrata in vigore (Art. 36 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo