ConvenzioneParte VI

Art. 32

Non discriminazione

In vigore dal 29 set 2012
Non discriminazione A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subito o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attività concernenti un corso d'acqua internazionale, uno Stato del corso d'acqua non dovrà discriminare in base alla nazionalità o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l'accesso, in conformità al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attività espletate sul suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo