ConvenzioneParte VI

Art. 31

Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali

In vigore dal 29 set 2012
Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovrà collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-31

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Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo