Convenzione›Parte VI
Art. 31
Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali
In vigore dal 29 set 2012
Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali
Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovrà collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-31