Art. 31 · Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali
ConvenzioneParte VI

Art. 31

30 / 51

Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali

In vigore dal 29 set 2012
Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovrà collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-31