Convenzione›Parte VI
Art. 29
Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati
In vigore dal 29 set 2012
Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati
I corsi d'acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-29