Annesso›Parte VII
Art. 4
In vigore dal 29 set 2012
1. Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procederà, su richiesta di una Parte, a designare il Presidente entro un nuovo termine di due mesi.
2. Qualora una delle Parti alla controversia non provveda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra Parte potrà informarne il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia che provvederà alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-4