AnnessoParte VII

Art. 8

In vigore dal 29 set 2012
1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per: (a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e (b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni. 2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. — Testo vigente | Portale Normativo