Annesso›Parte VII
Art. 8
In vigore dal 29 set 2012
1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per:
(a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e
(b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni.
2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-8