AnnessoParte VII

Art. 13

In vigore dal 29 set 2012
Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale arbitrale o non difenda la propria causa l'altra Parte potrà chiedere ai tribunale di portare avanti la procedura e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una Parte o il fatto che una Parte si astenga dal difendere i propri diritti non ostacolerà lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la decisione finale il tribunale arbitrale dovrà verificare che la richiesta sia fondata nei fatti e nel diritto.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. — Testo vigente | Portale Normativo