AnnessoParte VII

Art. 14

In vigore dal 29 set 2012
1. Il tribunale pronuncerà la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito a meno che non ritenga necessario estendere questo termine per un periodo che non dovrà essere superiore a cinque mesi. 2. La decisione finale del tribunale arbitrale dovrà essere limitata all'oggetto della controversia e dovrà precisare le motivazioni. Essa dovrà contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Qualsiasi membro del tribunale potrà allegare un'opinione distinta o dissenziente alla decisione finale. 3. La sentenza sarà vincolante per le Parti alla controversia. Essa sarà senza appello a meno che le Parti alla controversia non si siano accordate in precedenza per una procedura d'appello. 4. Qualsiasi disputa che possa insorgere tra le Parti alla controversia in merito alla interpretazione o alla modalità di attuazione della decisione finale può essere sottoposta da ciascuna delle Parti al tribunale arbitrale che l'aveva pronunciata.
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