Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 29 set 2012
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 agosto 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-rd-3

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Entrata in vigore (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo