Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 29 set 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
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Autorizzazione alla ratifica (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo