Annesso›Parte VII
Art. 10
In vigore dal 29 set 2012
Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia un interesse di natura giuridica che può essere interessata dalla decisione, può intervenire nel corso della procedura con il consenso del tribunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-10