Annesso›Parte VII
Art. 3
In vigore dal 29 set 2012
1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro e i due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà il Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia nè di uno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato nè risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco nè essersi già occupato del caso a qualsiasi altro titolo.
2. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.
3. In caso di vacanza si procederà come previsto per la nomina iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-3