Accordo
Art. 8
IMMUNITÀ DELLA FONDAZIONE
In vigore dal 1 lug 2012
IMMUNITÀ DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione - non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell' del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Le autorità italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo nè l'uno nè l'altro.
3. La Fondazione non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:
(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o è utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;
(iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione;
(iv)in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all', comma 1, lettera (a) in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di
giustizia delle Comunità europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica.
4. Il Direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
5. L'Italia riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.
6. Le autorità italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nell' del presente Accordo.
Storico versioni
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