Accordo
Art. 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In vigore dal 1 lug 2012
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorità italiane.
Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorità italiane l'elenco del personale di cui all', comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico
2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascia al personale della Fondazione di cui all', comma 1, lettera (a), ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta d'identità speciale è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario.
3. Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunità Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione,
4, La Fondazione si impegna a cooperare con le competentì autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accordo.
5. Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato.
6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.
Storico versioni
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