Accordo
Art. 10
VEICOLI DELLA FONDAZIONE
In vigore dal 1 lug 2012
VEICOLI DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione è esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attività ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione è parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono esser acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali, Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potrà disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-10