Accordo
Art. 6
RESPONSABILITÀ PER DANNI O PREGIUDIZI
In vigore dal 1 lug 2012
RESPONSABILITÀ PER DANNI O PREGIUDIZI
1. La Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilità è in principio disciplinata dal diritto italiano.
2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-6