Accordo

Art. 2

PERSONALITÀ GIURIDICA

In vigore dal 1 lug 2012
PERSONALITÀ GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalità giuridica della Fondazione come prevista all' del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacità di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2. Per le finalità del presente Accordo, la Fondazione è rappresentata dal Direttore.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-2

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