Accordo

Art. 4

COMUNICAZIONI

In vigore dal 1 lug 2012
COMUNICAZIONI 1. La Fondazione è autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. La Fondazione gode per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missione diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-4

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