Accordo

Art. 1

SEDE

In vigore dal 1 lug 2012
ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 del 16 dicembre 2008 (rifusione) che istituisce la Fondazione, CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, CONSIDERANDO che l'articolo 20 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 21 sulle norme per personale stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ma che è necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale Protocollo nonché ad altri aspetti, CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia è disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'Allegato 1, INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e dì funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: SEDE 1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la città di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo. 2. Per 'sede" si intendono: a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Fondazione ed indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle Parti Contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessità; b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti a mezzo lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia, per quanto possibile con almeno un mese di anticipo, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-1

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