Accordo

Art. 5

RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE

In vigore dal 1 lug 2012
RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo