Art. 5 · RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE
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Art. 5

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RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE

In vigore dal 1 lug 2012
RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.
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