Accordo
Art. 9
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
In vigore dal 1 lug 2012
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attività ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni.
2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.
3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne è esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto dì beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovratasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato.
5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Fondazione.
6, La Fondazione è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali; per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo,
cosi come definiti al comma 3 del presente articolo. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai-provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea: le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.
7. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione* le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.
8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffe in vigore a tale data.
9. La Fondazione può ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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