Accordo
Art. 12
SICUREZZA SOCIALE
In vigore dal 1 lug 2012
SICUREZZA SOCIALE
1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia,
a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regimereyknedisicunezza sociale dell'Unione Europea;
b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea, ad eccezione degli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea ed il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione;
c) gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale. I contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione.
2. Salvo quanto previsto alla lettera (o) del precedente comma, la Fondazione è esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale. La Fondazione è esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni da essa corrisposte, ovvero corrisposte a suo nome, al proprio personale.
personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-12