Accordo

Art. 11

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

In vigore dal 1 lug 2012
PERSONALE DELLA FONDAZIONE 1. personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie: a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee - funzionari - agenti temporanei agenti a contratto agenti locali b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti nazionali in formazione professionale (ENFP) - tirocinanti 2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto della Fondazione: (i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; (iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari dì pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; (v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, ricevono la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti; (vi) che non sono residenti permanenti in Italia nè cittadini italiani, possono: (a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno a decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per un massimo di due spedizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - in esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria mobilia e i propri effetti personali, o acquistare in Italia, in esenzione dall'IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore ai limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali; (b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare -dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - in esenzione doganale e di altre imposte indirette un veicolo a motore, o acquistarlo in esenzione dall'IVA. Il predetto veicolo durante il periodo della loro residenza in Italia è altresì esente da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed è registrato in serie speciale; (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso dì azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto, nè in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Fondazione, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 5. Oltre ai privilegi ed alle immunità definite ai commi precedenti, al Direttore della Fondazione e ai quattro membri dell'organo interno di direzione e programmazione (cosiddetto Management Team) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. 6. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell' comma 3 (i).
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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-11

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PERSONALE DELLA FONDAZIONE (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo