Accordo
Art. 2
2 / 24PERSONALITÀ GIURIDICA
In vigore dal 1 lug 2012
PERSONALITÀ GIURIDICA
1. L'Italia riconosce la personalità giuridica della Fondazione come prevista all' del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacità di:
a) stipulare contratti;
b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
c) di stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, la Fondazione è rappresentata dal Direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-2