Accordo

Art. 14

In vigore dal 25 nov 2011
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente può autorizzare i propri funzionari a comparire in processi o procedure amministrative relative ad infrazioni perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente, in qualità di esperti o testimoni, e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest'ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi probatori circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire. 2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facoltà di rifiutarsi di fornire elementi probatori, dichiarazioni o pareri se è autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte Contraente richiedente. 3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. — Testo vigente | Portale Normativo