Accordo

Art. 18

In vigore dal 25 nov 2011
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nonché un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, prestarla parzialmente o prestarla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. L'eventuale rifiuto o differimento dell'assistenza deve essere motivato.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. — Testo vigente | Portale Normativo