Accordo
Art. 16
In vigore dal 25 nov 2011
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce.
3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto ed i risultati conseguiti.
4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso modifica o diffusione non autorizzati.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-16