Accordo
Art. 16
16 / 22In vigore dal 25 nov 2011
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce.
3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto ed i risultati conseguiti.
4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso modifica o diffusione non autorizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-16