Accordo
Art. 13
In vigore dal 25 nov 2011
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali relative ad operazioni, che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini sono condotte ai sensi della legislazione in vigore nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita.
L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto.
3. L'Amministrazione doganale adita può consentire ai funzionari della Parte Contraente richiedente di presenziare a tali indagini.
4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, ai sensi del presente Accordo, devono essere in grado di fornire in ogni momento prova del loro mandato. Essi non possono indossare uniformi nè portare armi.
5. Essi godono, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente ai sensi delle leggi nazionali vigenti, e sono responsabili di ogni violazione da essi commessa fuori servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-13