Accordo

Art. 10

In vigore dal 25 nov 2011
In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le Parti Contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico. Le Parti Contraenti trasferiscono, in conformità alle legislazioni nazionali, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte di valore artistico a loro disposizione, qualora siano esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte Contraente in violazione della normativa doganale e normativa di altro tipo.
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