Accordo
Art. 10
In vigore dal 25 nov 2011
In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le Parti Contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico.
Le Parti Contraenti trasferiscono, in conformità alle legislazioni nazionali, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte di valore artistico a loro disposizione, qualora siano esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte Contraente in violazione della normativa doganale e normativa di altro tipo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-10