Accordo
Art. 6
In vigore dal 25 nov 2011
1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie conformi di documenti, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'attività rilevata o progettata, che costituisce o sembra costituire una infrazione alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente.
2. I file e i documenti in originale sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti. Gli originali che sono stati trasmessi devono essere restituiti, senza indugio, non appena la ragione per la quale essi sono stati forniti all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente cessi di esistere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-6