Accordo
Art. 2
In vigore dal 25 nov 2011
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo:
a) al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguirà sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-2