Accordo
Art. 3
In vigore dal 25 nov 2011
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possano essere utili ad assicurare l'esatta:
a) riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e tributi applicati dalle Amministrazioni doganali e, in particolare, si forniscono reciprocamente le informazioni utili alla determinazione del valore doganale delle merci e a stabilirne la classificazione tariffaria;
b) applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione;
c) applicazione delle norme nazionali in materia di origine non coperte da altri accordi conclusi da una delle Parti Contraenti o da entrambe;
e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:
a) il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonché le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
b) il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
c) il traffico di merci soggette ad aliquote di dazi o imposte doganali elevate;
d) le informazioni statistiche relative alle attività doganali.
2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, le cercherà con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformità alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato.
3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per se stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-3