Accordo

Art. 7

In vigore dal 25 nov 2011
1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformità alle norme nazionali. 2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-7

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