Accordo

Art. 12

In vigore dal 25 nov 2011
1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative alle merci di cui al paragrafo 6 e 7 dell' del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale. 2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-12

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