Accordo
Art. 8
In vigore dal 25 nov 2011
In conformità con il presente Accordo le Parti Contraenti cooperano secondo la legislazione nazionale, per semplificare i controlli doganali di trasporto merci e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonché allo scopo di prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-8