Accordo
Art. 11
In vigore dal 25 nov 2011
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita una sorveglianza:
a) sulla circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) su ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
c) sulla circolazione di merci segnalate o sospettate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-11