Accordo
Art. 9
In vigore dal 25 nov 2011
Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente accordo, cooperano allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché di prevenire il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-9