Accordo

Art. 17

In vigore dal 25 nov 2011
1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale richiedente; b) il provvedimento richiesto; c) l'oggetto e il motivo della richiesta; d) la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati; e) le indicazioni quanto più possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini; f) una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall' del presente Accordo; g) il nesso tra l'assistenza richiesta e la questione a cui si riferisce. 3. Le richieste e le relative risposte sono presentate in lingua inglese. 4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne può richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verrà in tal modo intaccata. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari a tal fine designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista dei funzionari designati è scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti conformemente al disposto del comma 2 dell' del presente Accordo.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. — Testo vigente | Portale Normativo