Accordo
Art. 17
In vigore dal 25 nov 2011
1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) l'Amministrazione doganale richiedente;
b) il provvedimento richiesto;
c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
d) la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;
e) le indicazioni quanto più possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
f) una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall' del presente Accordo;
g) il nesso tra l'assistenza richiesta e la questione a cui si riferisce.
3. Le richieste e le relative risposte sono presentate in lingua inglese.
4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne può richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verrà in tal modo intaccata.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari a tal fine designati da ciascuna Amministrazione doganale.
Una lista dei funzionari designati è scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti conformemente al disposto del comma 2 dell' del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-17