Accordo
Art. 22
In vigore dal 25 nov 2011
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per
l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà
effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
3. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi, quando necessario, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, per esaminare il presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 5 Novembre 2007 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente
Accordo prevale il testo in lingua inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana del Regno Hascemita di Giordania
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-22