Accordo

Art. 19

In vigore dal 25 nov 2011
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso deì costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi. 2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. — Testo vigente | Portale Normativo